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Regolamento delle attività sportive del comune di Palermo e regolamento della Piscina e dello Stadio delle Palme

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Fonte :

Regolamento delle attività sportive del comune di Palermo

Regolamento della Piscina del comune di Palermo

Regolamento dello Stadio delle Palme del comune di Palermo.

Informazioni ulteriori
Carta dei Servizi comunali di Palermo

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Testo dei Regolamenti

Introduzione

Regolamento approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 30/01/1997

art. 1

  1. L’Amministrazione comunale, in considerazione dell’importanza sociale che riveste l’attività sportiva come utile occasione di aggregazione ed integrazionesociale, nell’esercizio dei propri compiti istituzionali, determina, con il presente regolamento, i criteri e le modalità di intervento in materia sportiva.
  2. Nell’applicazione del presente regolamento, l’Amministrazione, in linea con le proprie finalità, intende favorire l’attività sportiva continuativa che miri a sviluppare sul territorio l’integrazione, la socializzazione, la solidarietà, la diffusione di valori sociali e che si ponga in particolar modo come occasione di incontro per soggetti poco integrati, disadattati, extracomunitari, disabili, anziani e minori che vivono in situazione di disagio, avvalendosi, per le competenze attribuitele dalla legge, della Consulta comunale dello sport.

art. 1 bis

  1. Viene istituita ai sensi dell’art. 11 della l. reg. n. 8 del 16/05/78, la Consulta comunale dello sport che collabora con l’Amministrazione con funzioni consultive e propositive anche a mezzo di appositi gruppi di lavoro.
  2. Fanno parte della Consulta:
    • L’Assessore comunale allo Sport;
    • Il Presidente del C.O.N.I. o un suo delegato;
    • Il Provveditore agli studi o un suo delegato;
    • 5 rappresentanti delle Federazion sportive maggiormente diffuse nel territorio;
    • 3 rappresentanti tra gli Enti di promozione sportiva.

art. 2

  1. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente, in sede di approvazione del bilancio di previsione, le manifestazioni da organizzare e realizzare direttamente, anche con la collaborazione gratuita di enti pubblici e privati.2.Altre manifestazioni, di rilevante interesse, non inserite nel bilancio preventivo, possono essere acquistate o organizzate, previo parere della Commissione Consiliare competente.

art. 3

  1. L’Amministrazione comunale inoltre interviene direttamente nell’organizzazione di attività sportive, manifestazioni, centri comunali di promozione e avviamento allo sport e di educazione motoria, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.
  2. L’Assessore allo Sport presenta al Consiglio Comunale relaziona entro il 15 ottobre di ogni anno sull’attività di cui al comma precedente, svolta dal 1° settembre dell’anno precedente al 31 agosto dello stesso anno.

art. 4

Per la realizzazione di attività e manifestazioni di livello nazionale ed internazionale, organizzate direttamente o per la quale si intende intervenire a sostegno mediante fornitura di beni e/o servizi, la Giunta è autorizzata a ricorrere alla trattativa privata, oltre che nei casi previsti dai regolamenti comunali, anche per le spese relative a trasporto e soggiorno.

Titolo 1 - intervento partecipativo

art. 5

  1. L’intervento partecipativo del Comune a titolo oneroso, rivolto alle iniziative e manifestazioni sportive che hanno luogo nel territorio comunale ed alle attività sportive, nel limite massimo del 30% delle spese indicate nel preventivo, è indirizzato a garantire alcuni dei servizi e dei beni necessari alla realizzazione delle stesse (tra cui anche l’uso gratuito – salvo eventuale fideiussione per danni – di impianti o beni comunali), intervenendo direttamente, ove possibile, o a rimborso delle spese effettivamente sostenute.

art. 6

  1. Le istanze per la concessione dell’intervento partecipativo all’attività sportiva annuale, a firma autenticata del legale rappresentante, devono essere inoltrate, anche a mezzo raccomandata, almeno 90 giorni prima dell’inizio dell’attività, secondo il calendario della competente Federazione o Ente di Promozione sportiva riconosciuto dal C.O.N.I.
  2. Le istanze per la concessione dell’intervento partecipativo relative a manifestazioni devono essere presentate almeno 60 giorni prima della data prevista per la manifestazione stessa. Tale termine, necessario per l’istruttoria delle istanze, deve essere considerato a tutela dell’Amministrazione e pertanto, in particolari ipotesidi rilevante interesse per la città, può essere ridotto dalla stessa Amministrazione, sentita la commissione consiliare competente.

art. 7

  1. Sono ammessi alla concessione del sostegno finanziario enti pubblici e privati, Federazioni ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., associazioni, cooperative, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato anche senza personalità giuridica purché costituite e dotate di statuto che non perseguono finalità di lucro, regolarmenteaffiliate alle Federazioni o Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.,cheoperano sul territorio comunaleda almeno due anni, anche con altra denominazione sociale.
  2. Le istanze per il sostegno di attività e manifestazioni, corredate di relazione tecnica, devono contenere la seguente documentazione:
    1. atto costitutivo autenticato, con allegato statuto, o documento equipollente, dal quale si evince l’assenza di finalità di lucro (nel caso in cui copia di detti documenti sianoin possesso dell’Amministrazione in quanto già prodotti in occasione di precedenti richieste, è sufficiente allegare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante attestante la persistente validità) –eventuali variazioni apportate all’atto costitutivo od allo statuto dovranno essere comunicate entro 30 giorni;
    2. certificazione, rilasciata dalla competente Federazione e/o Ente di promozione sportiva riconosciuto dal C.O.N.I., per la stagione cui si riferisce la richiesta di contributo, attestante l’affiliazione dell’Associazione di cui va indicato il numero di codice, l’esatta denominazione, l’indicazione del legale rappresentante e la data di prima affiliazione dell’Associazione richiedenteo di altra società assorbita;
    3. elenco atleti tesserati e relativo numero di cartellino;
    4. relazione dettagliata sull’attività svolta negli anni precedenti, vistata e corredatadal parere dellaFederazione o Ente di promozione sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. competente e sottoscritta dal legale rappresentante contenente le seguenti indicazioni: 1. impianto sportivo utilizzato e sua ubicazione; 2. orari, periodicità e durata degli allenamenti; 3. modalità d’iscrizione (gratuita o meno); 4. nominativi dei tecnici utilizzati; 5. eventuali campionati disputati, con relativi piazzamenti, o attività svolta;
    5. preventivo delle entrate e delle uscite (relativo solo ed esclusivamente alle spese sostenute per la realizzazione dell’attività sportiva per la quale si chiede l’intervento) sottoscrittodal legale rappresentante redatto secondo le modalità di cui al successivo art. 8.
  3. La relazione tecnica dettagliata sull’attività da svolgere o la manifestazione da realizzare,vistata e corredata dal parere della Federazione e/o Ente di promozione sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. competente e sottoscritta dal legale rappresentante deve contenere le seguenti indicazioni:a)per le attività sportive:-le attività o campionati a cui l’organismo partecipa;-durata dell’attività agonistica;-impianto sportivo in cui viene svolta l’attività agonistica e sua ubicazione;-impianto sportivo in cui viene svolta l’attività preparatoria o gli allenamenti infrasettimanali e sua ubicazione;-nominativo degli allenatori ed istruttori utilizzati;b)per le manifestazioni:-data e luogo della manifestazione;-partecipanti all’iniziativa (squadre, atleti, tecnici ecc);-modalità di accesso alla manifestazione;-piano promo-pubblicitario.

art. 8

  1. Il preventivo deve indicare nelle entrate le risorse del soggetto richiedente e da cui si evincano, oltre all’intervento richiesto al Comune, anche gli eventualicontributi richiesti ad Enti pubblici e privati.
  2. Le singole voci, sia in entrata che in uscita, devono essere analitiche, in modo chepossa essere individuato il numero, la durata e la quantità relativa alla voce; per quanto riguarda le trasferte inserite nell’attività sportive, si deve indicare la località ed il numero dei partecipanti.
  3. Non dovranno essere riportatetutte quelle voci che non si riferiscano esclusivamente alla realizzazione dell’iniziativa sportiva quali,a titolo esemplificativo, le seguenti:
    1. spese per affitto e gestioni di locali adibiti a sede del soggetto richiedente, diversa dalla sede delle attività sportiva;
    2. spese per pranzi e cene non inserite nel programma dell’attività;
    3. compensi ai soci, ad eccezione di quelli utilizzati per la realizzazione dell’iniziativa e previsti dalla legge;
    4. spese per affitto e manutenzione della struttura sportiva non destinata all’attività promozionale ed agonistica (se utilizzata anche ad altri fini, il costo deve essere ridotto proporzionalmente).
  4. Al bilancio deve essere allegata copia autenticata delverbale di assemblea di approvazione, da parte degli organi statutari competenti, del bilancio di previsione per l’iniziativa sportiva corrispondente alla stagione per cui si richiede l’intervento nel quale siano indicate anche le spese non riconosciute dall’Amministrazione comunale ai sensi del presente articolo.

Titolo 2 - sponsorizzazioni

art. 9

  1. Il Comune, per la diffusione del nome della Città, può sponsorizzare manifestazioni e gare sportive di livello nazionale ed internazionale, o la partecipazione a tali manifestazioni egare di squadre cittadine e atleti singoli tesserati presso società cittadine.
  2. Possono essere sponsorizzate anche manifestazioni a carattere meramente locale qualora venga data diffusione almeno nazionale attraverso stampa a tiratura periodica, radio o televisione.
  3. A tal fine l’Amministrazione approva una tabella generale nella quale vengono individuati gli importi che possono essere corrisposti, suddivisi in base al livello (regionale, nazionale o internazionale) della squadra o manifestazione e alla durata della sponsorizzazione.

art. 10

  1. Le richieste di sponsorizzazione devono essere inoltrate entro gli stessi termini e corredate dalla stessa documentazione prevista per la concessione dell’intervento partecipativo, ai sensi del presente regolamento.
  2. I soggetti che abbiano ottenuto la sponsorizzazione devono concordare con l’Amministrazione, a pena di decadenza, altre sponsorizzazioni.
  3. Ove non venga raggiunto l’accordo, l’Amministrazione può revocare l’intervento.

Titolo 3 - corsi comunali di promozione, di avviamento ed educazione motoria

art. 11

  1. Al fine di promuovere l’educazione sportiva, le Circoscrizioni territoriali organizzano, tramite associazioni sportive, corsi di avviamento allo sporte di educazione motoria.
  2. A tal fine, entro il mese di maggio, l’Amministrazione centrale provvede alla pubblicazione di un bando complessivo per tutte le Circoscrizioni territoriali indicando direttive, obiettivi e finalità che l’Amministrazione intende raggiungere, relativamente al periodo decorrente dal 1° settembre dello stesso anno al 31 agosto dell’anno successivo.
  3. Nel bando sono indicatigli importi che l’Amministrazione corrisponderà per avviato o per ogni singola voce di spesa quali istruttori, uso degli impianti, assicurazione, assistenza medica, abbigliamento ecc.

art.12

  1. Entro il 30 giugno, le Associazioni sportive, senza scopo di lucro, affiliate alle Federazioni e/o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., regolarmente costituite ed operanti su territorio comunale possono presentare alle Circoscrizioniterritoriali competenti progetti di educazione motoria o di avviamento allo sport in conformità alle indicazioni dell’avviso.

art. 13

  1. Per le attività da svolgersi nei mesi estivi, l’Amministrazione centrale pubblica altro bando entro il mese di marzo.2.I progetti dovranno essere presentati entro il 30 aprile.

art. 14

  1. L’istanza di presentazione dei progetti, a firma autenticata del rappresentante legale della Società od Ente, deve essere corredata della stessa documentazione di cui all’art. 7 c 2 del presente regolamento.
  2. La relazione tecnica dell’iniziativa, da allegare all’istanza, vistata dalla Federazione oEnte di promozione sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. competente, deve illustrare il programma dettagliato delle attività da svolgere e gli obiettivi da raggiungere.
  3. La relazione deve inoltre contenere le indicazioni che saranno richieste dal regolamento della Circoscrizione competente e/o dal bando di cui al precedente all’art. 11.

art. 15

  1. Le proposte presentate dagli enti vengono esaminate dalla Circoscrizione per valutare l’ammissibilità al convenzionamento.
  2. Le Circoscrizioni rimangono libere di accettare o meno il progetto ed eventualmente di apportare delle modifiche da concordare con il soggetto proponente.

art. 16

  1. Ogni Circoscrizione stabiliscelemodalità e i terminidi iscrizione,i criteri di selezione, indicando se e quanto debba essere corrisposto per la partecipazione e quali categorie di persone possono presentare l’istanza, dandone adeguata pubblicità, tramite affissione di manifesti e con il coinvolgimento di scuole, centri sociali, parrocchie ecc.

art. 17

  1. Le domande di iscrizione per i corsi devono contenere l’indicazione completa dei dati anagrafici e la documentazione richiesta e vanno presentate alla Circoscrizione competente.

art. 18

  1. Il finanziamento èliquidato dalle Circoscrizioni agi enti, detratte le eventuali entrate, a conclusionedelle attività a seguito di attestazione e relazione sull’attività svolta, secondo le modalità espresse nel progetto e dietro presentazione della documentazione previstadal titolo IV.
  2. Nel caso in cui i frequentatori del corso risultino in numero considerevolmente inferiore rispetto al progetto approvato, il finanziamento concesso, detratte le spese fisse (quali quelle pubblicitarie e promozionali) sarà proporzionalmente ridotto.
  3. Alla stipula della convenzione può essere erogata un’anticipazione pari al 30% ed un ulteriore 30% può essere erogato avendo svolto più del 50% dell’attività prevista.

art. 19

  1. Nelle more che le Circoscrizioni siano dotate del personale e dei mezzi necessari per lo svolgimento delle funzioni proprie, l’intera procedura sarà seguita dall’Amministrazione centrale.

Titolo 4 - liquidazioni

art. 20

  1. A conclusione dell’attività sportiva, motoria o delle altre iniziative cui l’Amministrazione abbia concesso un intervento, si provvede, su richiesta del beneficiario, alla liquidazione e pagamento. A tal fine il destinatario dell’intervento deve inoltrare all’Amministrazione centrale o alla Circoscrizione competente, anche a mezzo lettera raccomandata, entro 90 gg. dalla conclusione dell’attività la seguente documentazione:
    1. dettagliata ed analitica relazione tecnico sportiva, sottoscritta dal legale rappresentante, recante il visto da parte della Federazione e/o Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal C.O.N.I. competente, che illustri l’attività svolta, la partecipazione ai campionati ed i relativi risultati conseguiti, l’iniziativa realizzata, l’attività promozionale svolta (C.A.S. o Centro equipollente);
    2. elenco nominativo degli atleti della squadra o dei giovani iscritti al Centro di avviamento allo sport o al Centro equipollente o al corso di attività motoria, con l’indicazione della data e del luogo di nascita, della disciplina sportiva praticata e sottoscritto dal legale rappresentante con firma autenticata, a pena decadenza;
    3. dichiarazione in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante, resa ai sensi dell’articolo 20 e previa ammonizione dell’articolo 26 della legge 4 Gennaio 1968 n. 15 con la quale si attesti:
      • che l’intervento finanziario assegnato dall’Amministrazione Comunale è stato utilizzato per l’attivitàper la quale era stato richiesto;
      • che le spese sostenute ed evidenziate nel rendiconto sono afferenti all’anno o alla stagione cui si riferisce l’intervento finanziario;
      • che le entrate, derivanti da altre eventuali attività dell’Associazione, unitamente ai contributi erogati da enti pubblici o privati a sostegno delle finalità istituzionali statutariamente determinate, non producono nel bilancio complessivo dell’annocui si riferisce l’intervento un utile economico. (In caso contrario specificare la utilizzazione);
      • che ha adempiuto a tutti gli obblighi in materia fiscale, previdenziali ed assistenziali previste dalle normative vigenti;
      • che il legale rappresentante non è decaduto dal mandato ricevuto ed è abilitato a riscuotere somme da Enti pubblici e privati.
    4. copia autenticata del verbale di approvazione, da parte degli organi statutari competenti, del rendiconto di attività sportivaomotoria corrispondente alla stagione per cui viene concesso l’intervento ed evidenziando tutte le spese eventualmente non riportate nel bilancio trasmesso all’Amministrazione Comunale ai sensi dell’articolo successivo.
    5. rendiconto delle entrate e delle uscite sottoscritto dal legale rappresentante e redatto secondo le modalità di cui all’articolo seguente.
  2. Trascorso infruttuosamente il termine perentorio di 90 gg. (fanno fede timbro e data della raccomandata del servizio postale di stato) dalla data della realizzazione dell’attività o iniziativa svolta, in assenza della documentazione, il richiedente decade dalla concessione dell’intervento.

art. 21

  1. Il rendiconto deve essere redatto indicando analiticamente le singole voci e precisando le risorse del soggetto richiedente, i contributi accertati da altri Enti pubblici e privati, e l’intervento concesso dal Comune ma non riscosso.
  2. Le voci in uscita devono consentire, da parte del servizio preposto, l’individuazione del numero, la durata e la quantità relativa alla voce riportata in bilancio (per quanto riguarda le trasferte inserite nella attività federale, indicare località e numero partecipanti).
  3. Non dovranno essere riportate tutte quelle voci che non si riferiscono esclusivamente alla realizzazione dell’iniziativa oggetto dell’intervento ed in particolare non dovranno essere indicate le voci escluse dall’art. 8.

art. 22

  1. In caso di intervento partecipativo in beni e servizi, nel rendiconto devono essere indicate le voci non spese a seguito dell’intervento diretto dell’Amministrazione.
  2. Se l’intervento è concesso a rimborso delle spese, dovranno essere allegate le relative fatture, in originale, intestate all’Associazione.

Titolo 5 - disposizioni comuni

art. 23

  1. I soggetti che ricevono interventi comunque denominati da parte dell’Amministrazione Comunale sono tenuti a far risultare dagli atti e dai mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative che le stesse vengono realizzate con il concorso dell’Amministrazione Comunale di Palermo ed a riportare su tutto il materiale utilizzato lo stemma del Comune e la dicitura “Città di Palermo – Assessorato allo Sport”.

art. 24

  1. Le attrezzature acquistate con i fondi comunali di cui al titolo III del presente regolamento, restano di proprietà del Comune di Palermo e temporaneamente in custodia presso l’Associazione, che può utilizzarle per le attività promosse dal Comune o previa autorizzazione.
  2. A conclusione dell’attività, le Associazioni sportive presentano relazione sullo stato di tali attrezzature.3.Al termine delle attività per le quali è stato autorizzato l’uso delle attrezzature, il Comune puòrichiederne la consegna.

art. 25

  1. Le eventuali variazioni delle iniziative proposte, sia che ne riducono il costo, sia che ne mutino il contenuto e le modalitàdi svolgimento e modifichino i tempi o i luoghi di realizzazione, dovranno essere formalmente comunicate all’Amministrazione Comunale, la quale, si riserva di modificare l’ammontare dell’intervento, già deliberato in via preventiva, oppure di revocarlo.
  2. Nell’ipotesi di variazioni apportate unilateralmente, senza il preventivo consenso dell’Amministrazione, il richiedente decade automaticamente dall’intervento.
  3. La decadenza o sostituzione del legale rappresentante deve essere tempestivamente comunicato all’ufficio competente. L’Amministrazione rimane esentata da qualsiasi responsabilità per la mancata o incompleta comunicazione all’ufficio.
  4. Qualora il soggetto beneficiario abbia reso dichiarazioni non veritiere, ovvero volutamente abbia omesso di dichiarare fatti o situazioni a lui note, che sarebbero state ostative alla concessione dell’intervento, decade dal diritto di assegnazione.

art. 26

  1. La revoca o decadenza del beneficio concesso dall’Amministrazione, nel caso di intervento diretto in beni e servizi, comporta la responsabilità per danni a carico del soggetto beneficiario, pari alla somma spesa dall’Amministrazione o alla tariffa fissata per l’uso del bene.(art. 27)1.L’Amministrazione incaricherà i propri funzionari per verificare il regolare svolgimento delle attività programmate e di richiedere, in qualsiasi momento, ulteriori atti documentali e giustificativi di spesa relativi al rendiconto.

art. 28

  1. L’Amministrazione Comunale non assume, sotto qualsivoglia aspetto, responsabilità alcuna in merito alla organizzazione e realizzazione delle varie iniziative, ivi compresa la responsabilità per eventuali coperture assicurative.
  2. L’assolvimento degli obblighi di legge in materia fiscale,assistenziale e di collocamento ricade esclusivamente sul soggetto beneficiario dell’intervento.3.Il Comune rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra soggetti privati e pubblici ed in generale fra qualsiasi destinatario di interventi finanziari e soggetti terzi, per fornitura di beni, prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

art. 29)

NORMA TRANSITORIA

L’amministrazione comunale provvederà entro 90 giorni alla costituzione della consulta dello sport. Nelle more della costituzione della Consulta, l’Amministrazione comunale opera in assenza della stessa, attuando le norme del presente regolamento.

Regolamento della Piscina comunale

PISCINA COMUNALE - Norme di comportamento

ART. 1) L’accesso é consentito solo alle persone munite di biglietto o della ricevuta di quanto dovuto o altro titolo, dietro esibizione di tessera federale di riconoscimento (per gli atleti e le scuole nuoto) o tessera rilasciata dall’Assessorato allo Sport del Comune di Palermo (per il pubblico). La validità del biglietto di ingresso é di ore 1 (UNA).

ART. 2) I minori di anni 14 devono essere accompagnati in vasca da uno dei genitori o da persona maggiorenne delegata, capace di sorvegliare la loro attività.

ART. 3) L’orario di apertura e chiusura dell’Impianto, nonché le tariffe d’uso, sono indicate nella tabella posta all’ingresso. Le vasche e le zone adiacenti devono essere lasciate libere 20 minuti prima della chiusura dell’Impianto.

ART. 4) L’uso degli armadietti é consentito gratuitamente per il deposito degli indumenti. Per ottenere la chiave é necessario lasciare in deposito, al personale addetto, un documento di riconoscimento con fotografia. LA CHIAVE DEVE ESSERE RICONSEGNATA ALL’USCITA.

ART. 5) Non é previsto il servizio di custodia degli oggetti depositati negli armadietti (L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DECLINA OGNI RESPONSABILITA” PER FURTI, SMARRIMENTI O DETERIORAMENTI).

ART. 6) L’uso dei servizi e degli spogliatoi é distinto per sesso. Gli Utenti pertanto, senza eccezione, dovranno utilizzare esclusivamente i servizi e gli spogliatoi in base alla loro destinazione.

ART. 7) Può essere interdetto al pubblico l’uso della vasca in occasione di manifestazioni sportive, federali o patrocinate dal Comune di Palermo, previo avviso all’utenza da parte della Direzione.

ART. 8) L’utente o la Società sportiva che, per intemperie o altro fatto non imputabile al Comune, non utilizzi l’Impianto, NON HA DIRITTO AD ALCUN RIMBORSO NE” AL TRASFERIMENTO AD ALTRA DATA DELL’USO DELLA VASCA.

ART. 9) E’ OBBLIGATORIO:
  • Usare le cabine di rotazione per svestirsi, vestirsi ed indossare o togliere il costume;
  • Accedere agli spogliatoi, alle docce e al bordo-vasca usando le apposite ciabatte, che devono essere calzate nella zona asciutta degli spogliatoi (cabine di rotazione);
  • Fare la doccia prima di accedere in vasca e indossare la cuffia prima di immergersi;
  • Accedere in vasca passando dagli appositi tunnel con doccia igienizzante automatica.
ART. 10) E’ VIETATO:
  • Fumare in tutti gli ambienti della Struttura;
  • Scrivere sui muri e sulle porte; - Togliere il costume fuori dalle apposite cabine di rotazione e girare o sostare, privi di costume, nei corridoi, negli spogliatoi, nelle docce, e nei guardaroba;
  • Soffermarsi sotto le docce oltre il tempo necessario;
  • Usare bagnoschiuma, sapone e shampoo durante la doccia;
  • Usare recipienti di vetro o qualsiasi altro oggetto che possa costituire pericolo;
  • Consumare cibi e bevande al di fuori dell’area di ristoro;
  • Affiggere locandine, manifesti o altro non autorizzati dalla Direzione;
  • Giocare a palla;
  • Introdurre animali all’interno della Struttura;
  • Organizzare corsi nuoto o altre attività similari senza la preventiva autorizzazione dell’amministrazione.

ART.11) Ai Tecnici, agli Allenatori, ai Dirigenti e agli Accompagnatori non é consentito fare il bagno a titolo personale (il loro accesso in vasca é autorizzato solamente nelle fasce orarie strettamente collegate con la loro attività, in base ad elenco fornito dalle Società di appartenenza, e comunque nel rispetto delle norme generali).

ART. 12) I frequentatori della Piscina Olimpica sono tenuti ad attenersi alle presenti disposizioni, a quelle impartite dalla direzione, alle vigenti disposizioni di P.S. e, comunque, a mantenere un comportamento adeguato alle norme del codice civile e alle caratteristiche dell’Impianto.

ART. 13) Gli atleti possono accedere in vasca per gli allenamenti solo se é presente il tecnico responsabile della Società di appartenenza.

ART. 14) Gli allievi delle scuole nuoto possono accedere negli spogliatoi e, quindi in vasca, solo se sono presenti gli Istruttori regolarmente accreditati dalle Societá di appartenenza. Durante il periodo delle lezioni i rapporti con gli allievi verranno tenuti esclusivamente dagli Istruttori e dagli Organizzatori. I genitori potranno chiedere notizie sull’andamento dell’attività nei giorni e nelle ore stabiliti, che saranno comunicati dagli istruttori. Non é consentita la presenza di genitori o accompagnatori sul piano vasca e negli spogliatoi.

ART. 15) La gestione delle scuole nuoto per i minori, sia dal punto di vista disciplinare che organizzativo ed economico é a totale carico e responsabilità degli Enti organizzatori, i quali dovranno provvedere per gli istruttori in vasca e per il personale di assistenza negli spogliatoi, per i propri allievi.L’Amministrazione non fornisce servizi alla persona eccezione fatta per il servizio di assistenza bagnanti in conformità alle leggi vigenti.

ART. 16) L’Impianto può essere utilizzato per lo svolgimento di manifestazioni sportive ed agonistiche. Ciascuna manifestazione, disciplinata da apposito Regolamento, é soggetta a preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione. Le richieste dovranno essere inoltrate al Servizio G.I.S. almeno 8 (otto) giorni prima della data della manifestazione.

ART. 17) L’inosservanza delle presenti norme comporterà l’allontanamento dalla Piscina. II contravventore é tenuto, a semplice richiesta del Personale incaricato, al rilascio delle proprie generalità al fine di eventuali azioni civili e penali.

ART. 18) Eventuali reclami possono essere inoltrati alla Direzione della Piscina o presso il Comune di Palermo (Ripartizione allo Sport o Gestione Impianti Sportivi).

Regolamento dello Stadio delle Palme

Approvato con DELIBERA G.M. n° 1348 DEL 30/4/1985

Approvato C.P.C. IL 27/02/1986 n° 31290/13071

Art. 1- Lo Stadio delle Palme, Impianto di atletica leggera, unitamente alle relative attrezzature deve essere utilizzato esclusivamente per gli sports per i quali è stato realizzato e lo stesso dovrà essere adibito, in via prioritaria, per ospitare incontri ad alto livello internazionale, nazionale, regionale e provinciale, e per effettuare esercitazioni di elevato contenuto tecnico.

Art. 2- Tutte le società, affiliate alla FIDAL, possono chiedere di usufruire dell’impianto per i normali allenamenti dei propri atleti nei giorni ed orari che saranno assegnati, purché in regola con il tesseramento federale che deve essere esibito a richiesta del personale incaricato. Per l’utilizzazione dello stadio da parte dei militari valgono le normative speciali che saranno valutate dalla commissione addetta.

Art. 3- D’intesa col Provveditore agli Studi anche le scuole saranno ammesse ad utilizzare la struttura per le attività sportive di vertice, compatibilmente con la disponibilità dell’impianto e con prioritaria precedenza agli Istituti che gravitano nella zona ove lo stesso trovasi ubicato.

Art. 4- Gli alunni ammessi a frequentare l’impianto dovranno essere accompagnati da un istruttore, in ragione di 1 ogni 25 alunni, e gli stessi dovranno essere coperti, a cura dell’istituto scolastico di appartenenza, da polizza assicurativa per i rischi derivanti dalle attività sportive programmate; di ciò deve essere informata la Ripartizione Turismo Sport e Tempo Libero. Per i militari valgono le relative norme assicurative speciali.

Art. 5- Le istanze di utilizzazione dell’impianto saranno esaminate dalla Commissione, appositamente costituita presso la Ripartizione Turismo Sport e Tempo Libero del Comune, e le stesse saranno valutate tenendo conto del tipo di attività in funzione della destinazione della struttura. Sarà cura inoltre della predetta Commissione disciplinare le modalità d’uso dell’impianto, assegnando opportunamente i turni all’utenza nei giorni ed orari disponibili.

Art. 6- Gli atleti e gli istruttori autorizzati ad accedere nell’impianto devono essere in possesso della tessera federale rilasciata dalla società di appartenenza, che ha l’obbligo di curarne il rinnovo.

Art. 7- E” obbligatorio fare uso degli spogliatoi per cambiarsi, ed è assolutamente vietato circolare fuori da questi senza indumenti idonei. La civica Amministrazione non risponde degli oggetti e dei valori lasciati negli spogliatoi.

Art. 8- E” fatto obbligo agli utenti di avere cura delle attrezzature dell’impianto, come è pure loro carico il prelievo e la restituzione degli attrezzi richiesti per gli allenamenti. E” altresì vietato consumare cibi, bevande o fumare dentro le docce e gli spogliatoi, così pure di gettare rifiuti, vetri ed altri oggetti pericolosi. I danni arrecati alle attrezzature, alle pertinenze, alle aiuole o alle piante per negligenza o per inosservanza delle presenti disposizioni devono essere sollecitamente indennizzati dalla società o ente cui l’utente appartiene, salva sempre ogni azione legale.

Art. 9- Si fa obbligo agli utenti di non sostare, oltre il necessario nelle docce, negli spogliatoi e nei locali di decenza, al fine di consentirne l’uso anche agli altri utenti.

Art. 10- Gli utenti possono accedere nell’impianto per gli allenamenti solo se è presente un tecnico della società di appartenenza che ne assume la piena responsabilità, altrimenti viene inibito l’accesso, fatti salvi casi eccezionali autorizzati dalla Ripartizione Sport e Tempo Libero.

Art. 11- L’Amministrazione curerà la costante presenza di un vigile urbano in servizio di ordine pubblico, così come presso l’impianto della piscina comunale, al fine di controllare il corretto comportamento degli utenti sia all’interno dell’impianto che nelle adiacenze.

Art. 12- Gli utenti sono obbligati a tenere un comportamento corretto e disciplinato nei confronti dei dirigenti nonché del personale preposto ai vari servizi, il quale ultimo viene autorizzato ad intervenire per esigere l’osservanza del presente regolamento e per espellere gli eventuali inadempimenti, con l’ausilio del vigile di servizio. Per i militari valgono le relative norme speciali.

Art. 13- Gli utenti hanno la facoltà di segnalare eventuali disservizi direttamente alla direzione dell’impianto meglio se tramite il responsabile della società o della scuola di appartenenza.

Art. 14- L’impianto potrà essere utilizzato per lo svolgimento di manifestazioni sportive ed agonistiche e ogni manifestazione, appositamente regolamentata, dovrà essere autorizzata dalle autorità competenti.

Art. 15- Ad inizio di ogni anno la FIDAL ed il Provveditorato dovranno trasmettere alla Ripartizione Turismo Sport e Tempo Libero il calendario delle manifestazioni dell’anno sportivo in corso, a puro titolo orientativo, al fine di consentire l’utilizzazione dello stadio ad altri organismi interessati. L’uso dell’impianto, ove si svolgeranno le gare inserite in calendario, dovrà essere richiesto almeno 10 giorni prima della manifestazione; eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate. Tali norme sono estese, possibilmente, anche alle Autorità Militari.

Art. 16- La gestione delle gare sia dal punto di vista disciplinare che organizzativo ed economico è a totale carico e responsabilità dell’Ente organizzatore, dopo i dovuti accordi con la Ripartizione al Turismo Sport e Tempo Libero nel rispetto delle leggi e norme che regolano le manifestazioni e gli spettacoli pubblici.

Art. 17- E” data facoltà alla Ripartizione Turismo Sport e Tempo Libero di effettuare eventuali, temporanee modifiche atte a migliorare l’uso, il funzionamento e gli orari di fruizione dell’impianto stesso, anche in funzione di esigenze nuove e contingibili, attraverso appositi ordini di servizio, cui dovrà attenersi ogni tipo di utenza.

Art. 18- Previa autorizzazione della Ripartizione Turismo Sport e Tempo Libero, ove presso l’impianto venissero installati da parte di qualsiasi organismo interessato strumenti, arnesi ed ogni altra attrezzatura necessaria all’esercizio dell’attività sportiva ivi svolta, questi resteranno in dotazione all’impianto a potenziamento dello stesso e quindi in proprietà dell’Amministrazione Comunale.

Art. 19- Non sono consentite utilizzazioni diverse da quelle previste dal presente regolamento

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